Statuto dell'Associazione

Art. 1  Denominazione e sede
L’organizzazione denominata “Gruppo Delta” ha sede in Via della Repubblica 48, a Belvedere marittimo, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa in materia.

Art. 2  Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dell’ordinamento giuridico, della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle leggi regionali di attuazione. L’esecuzione del presente statuto, per gli aspetti organizzativi più particolari, è affidata ai regolamenti di esecuzione rilasciati dall’assemblea generale dei soci.

Art. 3  Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell’organizzazione stessa e può essere modificato solo attraverso delibera dell’assemblea straordinaria dei soci con la presenza almeno di tre-quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 4  Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo la regola della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 – Finalità
L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. Persegue la solidarietà sociale e si pone l’obiettivo di promuovere la cultura, la storia, la musica e l’arte in genere, senza nessun confine di carattere e di gusto. Sostiene il rispetto per l’ambiente, nonché la salvaguardia dei beni culturali e artistico-monumentali, la libertà di stampa e di pensiero e la libera circolazione della informazioni e della conoscenza.

Art. 6 – Attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali
L’associazione persegue i suoi fini mediante:
  1. la realizzazione di corsi, incontri studio, saggi, workshop e conferenze;
  2. l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, dibattiti, concerti, manifestazioni, eventi, fiere, premi, spettacoli, rappresentazioni teatrali, mostre e simili, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e/o al coperto, presso scuole ed altri enti;
  3. la gestione di gruppi di studio e di ricerca;
  4. la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli, brochure, volantini e affini;
  5. l’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali in genere;
  6. la creazione e la pubblicazione di siti, blog, giornali online e altri strumenti legati al web e ai social network;
  7. la creazione e la pubblicazione di reportage fotografici, video promozionali, applicazioni, software e altri strumenti innovativi;
  8. la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche a mezzo di servizi interni di somministrazione bevande e alimenti in favore degli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
  9. la costituzione interna di gruppi che svolgano attività in grado di far apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere, ai soci, conoscenze e capacità adeguate alla diffusione capillare della cultura;
  10. la messa in opera di qualsiasi altra attività connessa e/o analoga a quelle sopra indicate e, comunque, utile alla realizzazione degli scopi associativi;
  11. la promozione di iniziative legate all'educazione;
  12.  l’organizzazione di eventi legati all'animazione e alla cinematografia in genere.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione può, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono, in ogni caso, espressamente vietate. Quelle, invece, ritenute idonee, dai soci, al raggiungimento dello scopo sociale e mosse da principi di solidarietà e diffusione culturale, devono essere ispirate anche a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Opera nel territorio conosciuto come “Riviera dei cedri” e, quando sia possibile e opportuno, nell’intera regione Calabria.

Art. 7 – Durata
La durata è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 8 – Ammissione
Possono richiedere l’adesione all’associazione tutte le persone fisiche che intendono farne parte. Chi intende iscriversi dovrà redigere una domanda scritta indirizzata all’assemblea dei soci e accettare le regole del presente statuto, nonché abbracciare lo spirito aggregativo e le finalità dell’associazione. La validità della qualità di socio conseguita all’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono, dopo essere stati ammessi nell’associazione: del diritto di partecipare all’assemblea generale dei soci, di essere eletti e di eleggere gli organi sociali, di essere informati sulle attività dell’associazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività svolte per conto e nome dell’associazione, di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico e finanziario annuale e di consultare i verbali.

Art. 10 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione per dimissione volontaria, decesso o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dell’assemblea pronunciata contro chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon sodalizio.

Art. 11 – Gli organi sociali
Gli organi sociali dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 – Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale è formata da tutti i soci e decide a maggioranza. Possono prenderne parte i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annualmente stabilita. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito: ai regolamenti, alla loro approvazione, alla redazione del rendiconto economico e finanziario e all’elezione delle cariche sociali. L’assemblea generale dei soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza su questioni di straordinaria rilevanza, come le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione.

Art. 14 – Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, tutti eletti dall’assemblea generali dei soci. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un componente e tale richiesta venga avallata dal presidente. Rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Sono compiti del consiglio direttivo:
  1. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci;
  3. fissare le date delle assemblee;
  4. convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dalla maggioranza dei soci;
  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività da sottoporre all'approvazione dell’assemblea degli associati.
Gli organi del consiglio direttivo, così come tutti gli altri organi sociali, nel rispetto delle finalità di volontariato, operano in modo del tutto gratuito. Nel caso in cui, uno o più dei componenti del consiglio direttivo, nel pieno rispetto dei vincoli solidali imposti dal presente statuto, sia chiamato, tuttavia, in virtù delle proprie competenze specifiche e personali, a svolgere attività professionali per conto dell’organizzazione, potrà scegliere di essere retribuito per l’opera prestata.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15  Il presidente
Il presidente guida le assemblee e rappresenta, salvo diversi accordi tra i soci, pubblicamente l’associazione. È eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’assemblea per la elezione del suo successore.

Art. 16  Il vice presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 17  Il segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e l’amministrazione e il patrimonio e l’inventario dei beni dell’associazione.

Art. 18 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti e/o altre associazioni, dai beni intestati ad essa, da lasciti e donazioni, da eventuali e saltuarie raccolte fondi organizzate durante le attività svolte.

Art. 19 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili intestati ad essa. Possono essere acquistati dall’organizzazione, ricevuti in donazione o apportati gratuitamente dai soci. In ogni caso, vanno inseriti nell’inventario del beni tenuto dal segretario presso la sede dell’associazione.

Art. 20 – Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività permesse dal presente statuto.

Art. 22  Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, con l’approvazione di almeno quattro-quinti dei aventi diritto al volo. L’assemblea straordinaria, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibera anche in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo, in ogni caso, deve essere concesso a favore di altra un altro entro ente che persegue finalità analoghe.